L’assunzione efficiente di nuovi dipendenti può essere fondamentale per lo sviluppo e il successo della vostra azienda. Quando un nuovo dipendente richiede la sponsorizzazione di un lavoratore qualificato, le tempistiche diventano particolarmente importanti.
Se la vostra azienda è attiva e opera nel Regno Unito ma non è ancora registrata come sponsor presso l’Home Office, dovete prima richiedere una licenza di sponsor prima di essere in grado di offrire la sponsorizzazione di lavoratori qualificati. Il tempo necessario per preparare una richiesta di licenza di sponsor varia a seconda dell’azienda, ma può variare da pochi giorni a qualche settimana. I tempi di elaborazione standard dell’Home Office per le domande di licenza di sponsor sono di 8 settimane dalla data di presentazione. Se si è in grado di utilizzare il servizio prioritario, che è soggetto a disponibilità, l’elaborazione può essere ridotta a 10 giorni lavorativi.
Una volta che la vostra azienda è registrata come sponsor presso l’Home Office, il tempo necessario per ottenere un visto per lavoratori qualificati per il vostro nuovo candidato varierà a seconda che si trovi attualmente nel Regno Unito (con un’altra categoria di visto idoneo) o fuori dal Regno Unito.

Il processo sarà generalmente più rapido per i candidati che si trovano già nel Regno Unito, in quanto le opzioni di elaborazione più rapide sono più facilmente disponibili. Supponendo che la vostra azienda abbia un Certificato di Sponsorizzazione (“COS”) disponibile al momento dell’offerta di lavoro al vostro nuovo candidato residente nel Regno Unito, il processo di conversione del suo visto in un visto per lavoratori qualificati per la vostra organizzazione può essere completato in appena 24 ore dal momento in cui il candidato fornisce i suoi dati biometrici.

Il processo è generalmente un po’ più lento per i candidati che non risiedono nel Regno Unito, poiché il rilascio del COS deve avvenire in due parti: innanzitutto, la vostra azienda deve richiedere un cosiddetto COS definito all’Home Office e solo una volta che l’Home Office avrà approvato questa richiesta potrete procedere con la richiesta del visto. Il vostro candidato sarà in grado di richiedere il visto Skilled Worker solo dopo che gli sarà stato assegnato un COS.

Come ANGLOITALIANLAW può aiutarvi

Il team di Angloitalianlaw che si occupa di immigrazione ha una grande esperienza nella consulenza in materia di visti per il Regno Unito. Se avete domande derivanti da questo blog, non esitate a contattarci per una consulenza, inviateci un’e-mail.
info@angloitalianlaw.com

WHO CAN MAKE AN ITALIAN WILL?

A person who is

 

  • at least 18 years old;
  • the legal owner of the assets;
  • of sound mind (capace di intendere e di volere). In the event of a dispute over the mental capacity at the time of drafting the will, a court will decide.

 

WHO SHOULD MAKE AN ITALIAN WILL?……

Although, in general, Italy will recognise as valid an International will, it is generally recommended that a foreigner makes a will in Italy if they are  living permanently in Italy, especially if they expect to maintain that status until the time of their death if they own immovable property (house, apartment  land) in Italy.

The main reason for making an Italian will is to simplify the administration of the estate after death.

If your assets are all in Italy then it will ease the administration of the estate if you prepare a will under Italian law.  If you have assets also outside Italy, it will generally ease the administration in each country to have two wills one for each country.  It is important that, in order to avoid the potential for conflict, the two acknowledge the presence of the other (or at least are stated to deal only with the property in each jurisdiction.)  However each case needs to be examined individually.

 

………AND WHY?

Heirs of a will drawn up under foreign law may have substantial difficulty in dealing with the transfer of any Italian assets. This is because the will must be authenticated before an Italian Notary Public. 

 

The Notary, or any other Italian Professional will need to examine the foreign will with regard to the Italian assets, resolve any conflicts between  foreign and Italian law, as well as advising heirs and/or preparing suitable documentation to transfer the assets. Foreign wills tend to be complicated by the setting up of trusts, reference to foreign statute and third party regulations (such as the estate management  rules published by associations of trust and estate practitioners.   

 

The costs of translation of all documents in the English language into  Italian may be steep and may well be more than the cost of making an Italian will.

 

In terms of inheritance tax a will under foreign law may well keep you within the inheritance tax of the foreign country. Italian inheritance tax rates and thresholds are typically more generous than in other countries (see INHERITANCE TAX CHAPTER). This in practice means that the small / medium Estates are not subject to Inheritance tax in Italy.

 

IS A WILL NECESSARY AT ALL?

According to Article 457 of the Civil Code, inheritance is devolved by law or by will. If there is no will, the Italian Civil Code sets out who is entitled to the estate in a specific order based on the degree of kinship with the deceased. Under these rules the estate devolves to the spouse, descendants, ascendants, collaterals (siblings), other relatives and the State, in the order and according to the rules established by law.

 

CAN I MAKE A WILL UNDER ITALIAN LAW LEAVING THE PROPERTY TO ANYONE I LIKE?

The answer to this is fundamentally “yes” except that certain heirs are entitled by law to take a share of the estate in certain circumstances and will thus have the right to challenge the inheritance, if their rights under Italian law have not been respected.  These rules do however allow someone to freely dispose of a set part of their estate – this is called the freely devolvable share.  Leaving your estate by to someone other than a legitimate beneficiary above the limit of the freely devolvable share, means that there is a risk that the legitimate  can challenge, seeking either financial compensation or indeed that the transfer of an asset comprised in the estate  to a non legitimate beneficiary in the will is set aside.

 

WHAT ARE THE DIFFERENT WAYS OF MAKING A WILL?

Under Italian law there are three different ways of making a valid Will:

 

 

  • Handwritten Will (Holographic will – Testamento Olografo)

 

This document:

  • is personally handwritten by the person making the Will (Testator),
  • is dated (the most recent will in the event of several wills executed over time will generally be the valid will
  • can be in any language, written on any paper / other medium.

 

Although it is a simple document, it is advisable that it should be checked by a lawyer to ensure that all the formal and substantive legal requirements have been satisfied.

 

 

  • Formal Will (Testamento Pubblico)

 

This document 

  • is drafted by an Italian notary upon the instructions of the Testator,
  • is read out by the Notary to ensure that it complies with the wishes of the Testator,
  • is signed by the Testator in the presence of witnesses,
  • is lodged with the Italian notary. As a formal document ,and will not be lost / disregarded. 
  • involves a cost (notarial fees);
  • can be disclosed to a third party, because it is public will, not secret.

 

 

  • Secret Will (Testamento Segreto)

 

This is a Will drafted/written by the Testator and placed in a sealed envelope which is then delivered to an Italian Notary. The notarial fees are reduced. The contents of the Will remain secret until after the death of the Testator when the sealed envelope will be open.

 

WHAT IS THE ACTUAL PROCESS OF MAKING A WILL?

In the case of

1.Handwritten Will (Holographic will – Testamento Olografo

There is no need of witnesses, there is no attestation clause. It can be a very simple letter or document drafted directly by the testator.

  1. Formal will (testamento pubblico)

It is necessary to have an appointment by the notary and explain the will of making a “testamento pubblico”, giving the relating instructions. Not all Italian Notaries speaks English, so it better to find out one English speaking. Generally the witnesses requested are elected by the notary between his clerks.

 

  • Secret will (testamento segreto) 

 

As para 2 above – see above 

It is better to have legal advise by a lawyer dealing with the two jurisdictions. Wills and probate matters involve taxation issues. For complex estates or where there are cross border aspects it is generally better to seek assistance from an Italian lawyer for the preparation of the will. the lawyer will be able to introduce and coordinate other professionals (notary, accountant, geometra) as necessary. 

 

If you have chosen to make a Testamento pubblico, the Notary Public will be able to draft the will according your instructions. Not all Notaries are able to dealing with two or more jurisdictions, as the Testamento Pubblico involves only Italian legislation.

 

HOW LONG DOES IT TAKE?

It is not a lengthy procedure, It is important to prepare all documents accurately. Contact an Italian professional (lawyer or Notaio) with a clear outline of what you want the will to contain, names and addresses of beneficiaries and specific legacies, Avoid changing your mind, if possible, as this will introduce extra expense – you can always change your will up to the time of death, if you remain of sound mind, but if you are in good health why drive make the notary or the lawyer crazy changing your intentions a few minutes after drafting the will)

 

In case of emergency you can write your will directly or contact a Notary who can receive your last will. 

 

WHAT HAPPENS AFTER THE DEATH OF THE WILL-MAKER?

Firstly, the heirs (or one of them) or administrators/executors, if appointed by the will, must ascertain what kind of will the testator made, or proceed on the basis of the statutory rules dividing the estate in the absence of a will..

 

You must collect all the documents affecting the testator’s properties and contact an Italian professional (Lawyer, Notaio, Accountant or Geometra) to make the “Dichiarazione di successione”.

 

The “dichiarazione di successione” must be made by the heirs within 12 months from the date of death. Penalties for late presentation apply ragning from Euro 150 if no tax is due up to 120% of any tax due.  The Declaration involves the completion of a form in which all the assets must be shown with the relevant values (as calculated under inheritance tax rules).   The form should be filed (generally online) with the appropriate Tax Agency office.  This will be the area office covering the municipality, the town where the deceased was resident at the time of death. If the deceased was not resident in Italy, the declaration of succession must be presented to the relevant Tax Office in Rome.

 

Finally, the Notary will be able to complete the procedure by registering the transfer of any real estate into the names of the new owners at the Land Registry (Catasto). Registration taxes will apply, calculated on the value of the assets as well as stamp duties and notarial fees.

 

ITALIAN INHERITANCE TAX

The heirs (or administrators) of the Estate will be requested to pay any Inheritance Tax due when they present the Declaration of Succession to the competent office.

 

Italian Inheritance Tax is currently levied at three different flat rates, by reference to the entitlement under the will or succession, as follows:

  • 4% where the Estate or part of the Estate devolves to the Deceased’s spouse or children, with a nil rate band up to a maximum of  € 1,000,000 (the “Franchigia”) each for the spouse and each of the children;
  • Where all or part of the Estate or part of the Estate devolves to one or more disabled children, the Franchigia is increased to Euro 1,500,000 (£ 986,800 at the current rate of exchange);
  • 6% where the Estate or part of the Estate devolves to brothers or sisters (subject to an exempt Francogia of Euro 100,000 each);
  • 6% where all or any part of the estate devolves to other relatives of the Deceased up to the 4th degree (without any “Franchigia”);
  • 8% where all or part of the Estate devolves to unrelated parties. 

 

The basis for the inheritance is subject to a number of rules.  The calculation of the taxable involves taking the value of all the assets of the deceased and subtracting any liabilities (debts)  and medical expenses (up to a little over Euro 1,000) paid in the six months before death. 

Not all assets need to be included. Those that may be excluded are: 

government securities,

certain debt claims against the State that have not yet been recognised as subsisting by order of the debtor public entity;

claims asserted in a court of law but not yet defined by a court judgment;

movable property registered in the Public Register of Motor Vehicles;

severance pay and employment benefits;

cultural assets subject to a restriction such as assets of architectural, historical or cultural value.

certain interests in companies, businesses in favour of spouses and heirs in the direct line 

certain life insurance payments on death

 

Where the  heir is an ecclesiastical or religious entity, or Italian charity (onlus) no inheritance tax is due.

 

MEDALLION GUARANTEE SIGNATURE: COS’È?

Il Medallion Guarantee Signature (Timbro di Garanzia Medallion) è una modalità di certificazione di firma privata utilizzata prevalentemente quando un cliente trasferisce o vende titoli statunitensi. In particolare, per coloro che vivono al di fuori degli Stati Uniti e detengono azioni in una società quotata statunitense o canadese, l’unico modo per vendere le azioni o trasferire la proprietà in capo a un altro soggetto è di inviare una richiesta di trasferimento recante il Timbro di Garanzia Medallion, unitamente ai vari documenti richiesti.

POSSO RICHIEDERE IL TIMBRO DI GARANZIA IN AMBASCIATA?

No, le ambasciate non forniscono Timbri di Garanzia Medallion, né li riconoscono, poiché la loro validità è limitata al circuito interno bancario.

PERCHÉ MI VIENE RICHIESTO IL TIMBRO DI GARANZIA MEDALLION?

Tramite l’apposizione del Timbro di Garanzia Medallion sul modulo con il quale viene effettuata la richiesta di trasferimento dei titoli, l’istituto finanziario garantisce l’autenticità della firma apposta su tale modulo e si assume la responsabilità per eventuali contraffazioni. Tale procedura tutela gli azionisti, prevenendo trasferimenti non autorizzati e potenziali perdite degli investitori, limitando inoltre la responsabilità dell’agente di trasferimento che riceve i certificati.

TUTTI I TIMBRI DI GARANZIA MEDALLION SONO UGUALI?

Non tutti i Timbri di Garanzia Medallion hanno lo stesso valore. Ad ogni timbro viene assegnato uno speciale prefisso codificato, che determina il valore monetario che può essere garantito. Ad esempio, se il Timbro di Garanzia Medallion è richiesto per un valore di $ 400.000, è richiesto almeno un prefisso C, che è valido per un valore fino a $ 500.000. Se, in via ipotetica, fosse apposto un timbro recante il prefisso D, la transazione verrebbe rifiutata, giacché un timbro D è valido solo per una transazione di valore pari o inferiore a $ 250.000.

A CHI POSSO RIVOLGERMI PER OTTENERE UN TIMBRO DI GARANZIA MEDALLION?

Nel Regno Unito vi sono alcune società autorizzate a rilasciare il Timbro di Garanzia Medallion, solo previo accertamento dell’osservanza di tutti i criteri da parte del richiedente. I requisiti della documentazione da presentare possono variare a seconda delle istituzioni finanziarie che forniscono il servizio.

Sarà necessario fornire all’istituzione finanziaria incaricata alcuni documenti legali al fine di consentire la verifica dell’identità del richiedente e dimostrarne il diritto di proprietà e la capacità di agire, unitamente al certificato di morte e al prospetto del valore attuale delle azioni.

POSSO RICHIEDERE IL MEDAILLON GUARANTEE DALL’ITALIA?

Il nostro network è in grado di seguire tutte le fasi di rilascio del medallion guarantee in coordinamento con le società autorizzate del Regno Unito con cui collabora abitualmente.

Per informazioni e richieste info@angloitalianlaw.com

Avv. Carlo Bottino
Dott.ssa Chiara Guerritore

Il Ministero dell’Interno inglese (Home Office) ha pubblicato nuove modifiche alle norme sull’immigrazione, che entreranno in vigore quest’anno. Questi cambiamenti si applicheranno anche a tutti i cittadini dell’UE che non vivevano, lavoravano o studiavano nel Regno Unito prima della fine del 2020 e non sono in grado di utilizzare il percorso di insediamento e pre-insediamento per continuare a risiedere nel Regno Unito dopo la Brexit.

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Abbiamo elencato di seguito i punti più importanti, che pensiamo si applicheranno ai cittadini dell’UE che hanno intenzione di lavorare, studiare o fare affari nel Regno Unito dopo la Brexit.

Un nuovo percorso di visto Graduate entrerà in vigore il 1° luglio 2021. Gli studenti internazionali che desiderano utilizzare questo nuovo percorso di visto per laureati, e che hanno completato una laurea o un master presso un fornitore di istruzione superiore del Regno Unito (compresi LPC o PGCE), saranno autorizzati a un ulteriore periodo di due anni nel Regno Unito per cercare un impiego adeguato dopo aver ottenuto le loro qualifiche. I laureati di dottorato o altri laureati con altre qualifiche di dottorato possono rimanere per tre anni.

Gli studenti dovranno soddisfare diverse condizioni per accedere a questo percorso come di seguito:

  • Aver completato con successo il corso di studi intrapreso durante la loro più recente concessione del permesso come studente (che include il Tier 4). Sfortunatamente, i laureati il cui visto Tier 4 o Student scade prima dell’apertura di questo percorso non possono fare domanda.
  • Gli studenti che hanno iniziato i loro studi nell’autunno 2020 ma non possono recarsi nel Regno Unito a causa del COVID-19 devono entrare nel Regno Unito entro il 21 giugno 2021 per fare domanda.
  • Gli studenti che hanno iniziato gli studi a gennaio o febbraio 2021 devono entrare nel Regno Unito entro il 27 settembre 2021.
  • Gli studenti non hanno bisogno della sponsorizzazione ufficiale di un datore di lavoro.
  • Non c’è un requisito salariale minimo per questo percorso e i candidati possono ottenere qualsiasi lavoro.
  • Il percorso Graduate non determina automaticamente un insediamento. I richiedenti devono passare ad altre categorie prima della scadenza del visto per rimanere nel Regno Unito.
  • I richiedenti dovranno rimanere nel Regno Unito per un periodo di tempo minimo richiesto. Per i richiedenti con una durata del corso di 12 mesi o meno, l’intero corso deve essere stato completato nel Regno Unito.
  • Coloro che frequentano corsi di durata superiore ai 12 mesi dovranno aver ottenuto il permesso per almeno 12 mesi come studenti e aver trascorso quel periodo studiando nel Regno Unito (con un’eccezione per le assenze dovute a Covid che potenzialmente non influirebbero su questo requisito).

Lavoratore qualificato:

Ci sono due aggiornamenti principali al percorso Skilled Worker che sono entrate in vigore dal 6 aprile 2021.

Shortage Occupation List per i lavoratori qualificati.

Questa categoria si espande per includere altre otto professioni, come gli assistenti anziani, i fisioterapisti, i farmacisti, i tecnici di laboratorio (compresi quelli non appartenenti ai settori della salute e dell’assistenza) e gli ausiliari infermieri. I cuochi sono ora esclusi dalla lista.

Il salario minimo per i lavoratori qualificati richiede ora una tariffa oraria minima di 10,10 sterline.

Innovatore:

Dal 6 aprile 2021, per qualificarsi in questo percorso, un candidato deve essere l’unico fondatore o un membro strumentale del team fondatore.

Global talent:

dal 5 maggio 2021 i candidati che sono stati insigniti di premi prestigiosi elencati nell’appendice Global Talent (premi prestigiosi e comprenderanno il premio Nobel, gli Oscar, i BAFTA e i Golden Globe, tra gli altri) saranno autorizzati a fare domanda sotto un nuovo percorso Global Talent, senza doversi assicurare un endorsement da parte di un ente ufficiale di endorsing.

EU Settlement Scheme (EUSS):

Dal 6 aprile 2021, il Ministero dell’Interno può rifiutare le domande se ci sono problemi con la condotta del richiedente, per esempio, una condanna penale.

Elzbjeta Olejnik

Solicitor of Scotland

Avvocato stabilito in Italia

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IL PROBLEMA AFFRONTATO DALLE SEZIONI UNITE

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 2867 del 5-2-2021 sono intervenute per dirimere la problematica della legge applicabile alle successioni transnazionali, allorché operi il cosiddetto “rinvio indietro” ossia, la legge applicabile alla successione internazionale individuata a sensi dell’art. 46 della L. 31 maggio 1995, n.218, art. 46 (nel caso specifico quella inglese) richiami la lex rei sitae con riguardo ai beni immobili.

Si tratta della ricorrente problematica relativa al principio della unità della successione, criterio prevalente nei paesi di Civil law, contrapposto a quello della scissione operante nei Paesi di Common law, nei quali la legge regolatrice della successione trattiene la regolamentazione dei beni mobili e rinvia “indietro” alla lex rei sitae (legge del luogo ove si trovano i beni ) la disciplina degli immoveable assets (beni immobili).

L’ulteriore aspetto che viene affrontato e risolto dalle Sezioni Unite riguarda se l’applicabilità della legge regolatrice individuata con la scissione (quella italiana con il rinvio indietro) venga in rilievo ai soli fini della regolazione delle modalità di acquisto dei beni ereditari, ovvero possa costituire essa stessa la fonte di regolazione del titolo successorio contenuto nelle norme di diritto internazionale privato straniero che contemplano il sistema della scissione.

IL CASO

Il caso riguardava la successione di un cittadino inglese, morto in Italia, coniugato con una cittadina italiana. Alla successione partecipano, oltre la coniuge, i sette figli del de cuius; questi aveva redatto testamento a Londra il 29 ottobre 1997 ed aveva disposto di tutte le sue sostanze a favore di quattro dei figli lasciando alla moglie italiana un legato di 50.000,00 Sterline.

Successivamente il de cuius aveva contratto nuovo matrimonio; ella vicenda veniva dunque in rilievo un caso di revoca del testamento previsto dal Wills Act 1837 in ipotesi di successivo matrimonio del testatore  (“In England, Wales and Northern Ireland, it is still a general rule that marriage automatically revokes a will”).

Occorreva dunque dare soluzione alla questione preliminare se la revoca testamentaria sia inerente alla legge delle successioni.

La fattispecie di causa va regolata esclusivamente alla stregua della legge 31 maggio 1995, n.18 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). Non rileva ratione temporis, e comunque per il mancato opt-in del Regno Unito, il Regolamento UE numero 650/2012.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO

La decisione della Corte di Appello di Milano ritenne, che proprio perché è la legge inglese a disciplinare la successione mortis causa, trova applicazione, prima, la revoca del testamento per susseguente matrimonio, poi la successione ab intestato secondo le regole di diritto internazionale privato che vengono applicate prima di quelle sostanziali per risolvere il conflitto. I giudici di merito dunque conclusero per regolare anche il titolo di acquisto immobiliare in base alla legge inglese, relegando l’operatività della lex rei sitae (legge italiana) alla sola fase successiva alla delazione, limitata alla determinazione delle quote, alle modalità materiali ed alle formalità dell’acquisto.

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

Le  Sezioni Unite capovolgono i “tempi applicativi” delle leggi sul presupposto di un differente schema che potremmo così riassumere:

  • La legge che regola la successione transnazionale (art. 46 della L. 31 maggio 1995, n.218) sottopone:
  • I beni mobili alla legge del domicilio del de cuius (legge inglese)
  • I beni immobili alla legge ove si trovano (legge italiana).
  • Si aprono dunque due successioni e la formazione di due distinte masse
  • Le due distinte masse sono assoggettate a differenti regole di vocazione e di delazione, ovvero a diverse leggi che verificano la validità e l’efficacia del titolo successorio e dunque con riguardo ai presupposti, alle cause, ai modi ed agli effetti della revoca di testamento.

Dunque:

  1. La legge applicabile è la legge inglese –
  2. Opera il rinvio indietro per beni immobili a legge italiana
  3. Si formano due masse ereditarie distinte
  4. Si applica la legge italiana riguardo ai beni immobili;
  5. E’ valida la revoca del testamento per i beni mobili  (legge inglese)
  6. Il testamento non è revocato per legge italiana riguardo i beni immobili.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLE SEZIONI UNITE:

In tema di successione transazionale, per l’individuazione della norma di conflitto operante, ed in particolare per la qualificazione preliminare della questione come rientrante nello statuto successorio, e perciò da regolare alla stregua della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 46 il giudice deve adoperare i canoni propri dell’ordinamento italiano, cui tale norma appartiene. Allorché la legge nazionale che regola la successione transnazionale, ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 46 sottopone i beni mobili alla legge del domicilio del de cuius e rinvia indietro alla legge italiana, come consentito dalla L. n. 218 del 1995, art. 13, comma 1, lett. b), per la disciplina dei beni immobili compresi nell’eredità, si verifica l’apertura di due successioni e la formazione di due distinte masse, ognuna assoggettata a differenti regole di vocazione e di delazione, ovvero a diverse leggi che verificano la validità e l’efficacia del titolo successorio (anche, nella specie, con riguardo ai presupposti, alle cause, ai modi ed agli effetti della revoca del testamento), individuano gli eredi, determinano l’entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità ed apprestano l’eventuale tutela dei legittimari.

A diverse conclusioni si sarebbe giunti con l’applicazione del Regolamento UE n.650 del 2012, sia per quanto riguarda la legge applicabile ab origine che per le conseguenze che ne sarebbero derivate; altro ancora sarebbe accaduto nel caso di espressa “professo Juris” nel testamento, questione sfiorata dalla sentenza delle sezioni Unite e che meriterebbe altro approfondimento, specie nel regime attuale di vigenza della Legge Comunitaria

Avv. Carlo Bottino

Cos’è esattamente l’escrow account (conto fiduciario) 

Il termine anglosassone escrow individua un accordo scritto fra due soggetti in forza del quale somme di denaro o titoli di proprietà oggetto del contratto vengono depositate presso una terza parte (Escrow Agent) a titolo di garanzia, e rilasciate poi all’avveramento di determinate condizioni espressamente stabilite dalle parti.
Un conto cd “escrow account”, conto di deposito a garanzia è un conto corrente in base al quale il rilascio di fondi è subordinata al verificarsi di determinati eventi. E ‘utile per la vendita di beni o di beni con i fondi che si terrà fino a quando un evento specificato si è verificato.
I conti di deposito a garanzia possono essere aperti o da società finanziarie riconosciute o da personale qualificato giuridicamente di solito o avvocati o notai. I solicitors in Inghilterra sono qualificati a rendere questo servizio. Un conto escrow sarà aperto sulla base di un accordo redatto a specificare le condizioni che devono essere soddisfatte prima che il denaro possa essere trasferito. La persona che gestisce il conto vincolato deve definire con esattezza il tipo di autorizzazione, sia scritta sia orale, che deve essere fornita e in quale forma.

Il contratto

L’accordo che sarà firmato per la creazione di un escrow account è un contratto legalmente vincolante che stabilisce i termini della transazione commerciale per cui il denaro è stato pagato. L’accordo definirà i termini della transazione e le eventuali condizioni che richiedono di essere soddisfatte. Si dovrà specificare in che modo ciascuna parte notificherà la persona che ha il compito di titolare del conto in modo che il denaro possa essere rilasciato. Questo significa che le parti dell’accordo possono trovarsi in diversi paesi e possono contare su un soggetto terzo indipendente.

Esempi di utilizzo:

La costituzione di un escrow account può fungere da garanzia anche per l’esportatore primario e le banche assicuratrici ed è positivamente considerata anche dalle agenzie di assicurazione del credito all’esportazione ai fini del rilascio di eventuali coperture assicurative. Nel diritto anglosassone questo rapporto viene attuato attraverso il trust.
Esempio 1) Una persona residente all’estero che desideri vendere un immobile nel suo paese d’origine. Il denaro depositato nel conto corrente di deposito verrà rilasciato solamente all’adempimento di tutte le incombenze e alla produzione di tutti i documenti necessari a perfezionare la vendita.
Esempio 2) in operazioni commerciali in cui una fornitura è stata ordinata. Anziché la fornitura di una lettera di credito, il denaro può essere depositato in un conto vincolato in attesa che vengano soddisfatte tutte le condizioni contrattuali per l’acquirente attraverso una attività di controllo indipendente al termine della quale potrà essere pagato il prezzo al venditore.

MODALITA’ OPERATIVE F.A.Q

Qual è il limite di somme che si possono depositare?

Tra gli Escrow Agents (professionisti e società) alcuni non hanno limiti alla quantità di fondi che possono ricevere e trattenere; la maggior parte delle altre società di deposito a garanzia sono SPI (Small Payment Institutions) e sono limitate su quanto possono ricevere. Occorre dunque preliminarmente informarsi sull’Escrow Agent più adatto all’ammontare della transazione che si intende mettere in atto

Il contratto di deposito a garanzia può essere personalizzato in base alle esigenze del richiedente?

Sì, tutti gli accordi di deposito a garanzia sono personalizzati e personalizzati per ogni singolo progetto / affare

C’è un limite di tempo per trattenere i fondi?

Non c’è limite di tempo o limite di fondi.

C’è un canone mensile?

No. Una volta firmato l’accordo, le commissioni vengono normalmente prelevate al ricevimento dei fondi. È prevista una piccola commissione bancaria iniziale per eventuali prelievi.

Le transazioni sono soggette ai controlli a sensi della legislazione Antiriciclaggio AML (Anti Money Laundering)?

Assolutamente! Prima di poter ricevere i fondi, è necessario completare i controlli antiriciclaggio e di verifica su tutte le parti coinvolte. Occorre fornire i documenti di identità di tutti i soggetti convolti; di solito è sufficiente un passaporto o una patente di guida e una bolletta recente.

Cosa accade se l’Escrow Agent fosse sottoposto a procedure di liquidazione coatta o di fallimento?

La legislazione in materia detta come principio fondamentale il principio della “doppia segregazione patrimoniale” per cui si individuano patrimoni distinti (quello del cliente da quello del soggetto che detiene l’escrow) con la conseguenza di impedire azioni esecutive incrociate; dunque i creditori del Escrow Agente non potranno aggredire i fondi del cliente, ed i creditori del cliente non potranno aggredire i fondi dell’Escrow Agent.

Viene garantita la riservatezza e la privacy?
Sì, i dati e le informazioni non vengono condivisi e vengono archiviati in modo sicuro, a sensi della legislazione in materia di privacy e Data Protection Act.

Per avere informazioni e dettagli su società che offrono servizio di escrow account potete contattare info@studiolegalebottino.it

Avv. Carlo Bottino

dal Sito www.studiolegalebottino.it

IL CONTO ESCROW (ESCROW ACCOUNT)

http://www.studiolegalebottino.it/consulenze-legali/il-conto-escrow-escrow-account

LA SORTE DEI BENI DI UNA DISSOLVED COMPANY

Le proprietà, i denari e gli altri beni di proprietà di una società, quando viene sciolta, passano automaticamente alla Corona per legge; si vedano le principali disposizioni in materia nel Companies Act 2006.

https://www.gov.uk/government/publications/bona-vacantia-dissolved-companies-bvc1/bona-vacantia-dissolved-companies-bvc1

I debiti di una società non passano alla Corona in caso di scioglimento: normalmente si estinguono.

Una società può essere sciolta, ossia incorrere nella “dissolution” in due casi:

  • Il Registrar of Companies può cancellare una società per mancato rispetto dei propri obblighi legali[1].
  • società può essere sciolta dopo una liquidazione formale da parte dei suoi membri o creditori[2].

Il Treasury Solicitor entrerà in possesso di alcuni beni (i cd. “bona vacantia”) in nome della Corona. La Divisione Bona Vacantia (BVD, Bona Vacantia Department) del Dipartimento legale del governo è responsabile di questa funzione.

La Corona ha il potere per legge di rinunciare al proprio interesse in alcuni ” bona vacantia”. Se BVD dichiara di rinunciare a un bene, significa che quel particolare bene viene considerato come se non fosse mai passato alla Corona come bona vacantia.

BVD può rinunciare a qualsiasi tipo di proprietà, in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno. Il potere di rinuncia è spesso utilizzato in relazione a terreni difficili o problematici, terreni che hanno un valore limitato o nel caso non sarebbe conveniente smaltirlo.

Non appena BVD avrà contezza che un bene è stato acquisito nel patrimonio della Corona, valuterà se debba rinunciarci prima di intraprendere ulteriori azioni e tale valutazione potrà essere compiuta anche successivamente nel corso del procedimento.

COME EVITARE I “BONA VACANTIA”

È responsabilità degli amministratori e degli azionisti occuparsi della proprietà e dei beni di una società prima che venga sciolta. Si può evitare che beni o proprietà diventino “bona vacantia” assicurando che siano trasferiti o messi in vendita prima che una società venga sciolta.

Il ruolo del Treasury Solicitor non è quello di correggere errori o negligenze di amministratori e azionisti; se un ex socio, azionista o liquidatore di una società desideri riavere un asset dalla Corona, dovrai ripristinare la società o acquistarlo da BVD per il valore di mercato aperto.

Non vi è alcuna garanzia che BVD lo trasferirà all’ex socio, azionista o liquidatore o lo venderà affatto: potrebbero volerlo vendere sul mercato aperto se ciò può garantire un prezzo migliore per la Corona.

QUALI BENI POSSONO DIVENIRE “Bona Vacantia”

Qualsiasi asset può diventare bona vacantia:

le proprietà immobiliari e diritti reali in terra in Inghilterra e Galles, i conti bancari, altre forme di denaro contante (come polizze assicurative, rimborsi fiscali o somme pagate in tribunale), i diritti d’autore, i marchi di fabbrica, i brevetti e altra proprietà intellettuale, i rimborsi dei mutui ove le somme dovute ad una società sciolta, altri proventi di altri beni o accordi che la società ha stipulato.

Il BVD non si occupa di attività detenute da una società sciolta come trustee.

E i beni in Italia che sorte hanno?

Il Tribunale di Milano si è trovato a dover affrontare la domanda di un creditore che aggrediva i beni immobili siti in Italia di una società di diritto inglese che tuttavia risultava dissolved. La società inglese era ormai estinta ma che non aveva liquidato interamente il suo patrimonio ed il creditore aveva iscritto ipoteca su alcuni immobili siti in Italia che, successivamente, il debitore aveva conferito in una società di diritto inglese neocostituita.

Il creditore avviava l’esecuzione contro la società inglese che risultava proprietaria degli immobili.

Tuttavia, nel corso della procedura esecutiva, si apprendeva che la società inglese si era estinta, essendo stata cancellata dal Register of Companies, senza che i suoi beni fossero stati liquidati o destinati ai soci. Il creditore, dunque, ritenendo che a seguito dell’estinzione della società i beni non liquidati fossero entrati a far parte del patrimonio dei soci, agiva contro quest’ultimi al fine di soddisfare il suo credito.

Il Tribunale di Milano ha anzitutto dovuto affrontare la questione della legge applicabile alla successione nel diritto di proprietà dei beni siti in Italia di una società di diritto inglese estinta senza che la cancellazione della società dal Registro delle Imprese fosse stata preceduta dalla consueta procedura di liquidazione ossia, se, al caso in esame, si sarebbe potuto applicare l’articolo 1012 del Companies Act 2006, secondo il quale, quando una società viene cancellata in assenza di liquidazione, i suoi beni divengono di proprietà della Corona inglese[3], ovvero se si sarebbe dovuto applicare il noto orientamento giurisprudenziale della Cassazione italiana secondo il quale “qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale  i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa” (Cass., SS.UU., 12 marzo 2013, n. 6070).

Il collegio giudicante, in accoglimento delle domande svolte dall’attore, ha dunque così deciso: “L’art. 51 della legge 31 maggio 1995 n. 218 stabilisce che il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano e la stessa legge ne regola anche l’acquisto…. Ne consegue che i beni immobili già di proprietà della società … estinta, e tuttora intestati a quest’ultima nei registri immobiliari in quanto all’evidenza non oggetto di alcuna attività liquidatoria, sono divenuti, a seguito della cancellazione e della conseguente estinzione dell’ente, di proprietà esclusiva – pro quota – degli unici due soci della cessata società inglese, i convenuti…ogni diversa conclusione risultando in contrasto con i condivisibili rilievi sistematici di cui al citato orientamento di legittimità e, del resto, comportando l’incongrua conseguenza della titolarità di un bene immobile in capo a soggetto non più esistente”.

Il Tribunale ha dunque accertato che ai beni immobili siti in Italia di proprietà di una società di diritto inglese estinta non si applica l’art. 1012 del Companies Act, avendo tale disposizione un’applicabilità strettamente territoriale.

Resta da comprendere se il requisito delle territorialità si applichi unicamente ai beni immobili, secondo l’universale principio, applicabile anche nel diritto successorio, del locus rei sitae, oppure possa estendersi anche alle ipotesi in cui tra i bona vacantia ci fossero beni mobili; se così non fosse l’unica alternativa per un creditore italiano sarebbe richiedere la “restoration” della società inglese dissolta.

Avv. Carlo Bottino

Per consulenze in materia info@angloitalianlaw.com

dal sito http://www.studiolegalebottino.it

I BONA VACANTIA; ESTINZIONE DI UNA SOCIETA’ INGLESE E ATTRIBUZIONE DEI BENI DELLA DISSOLVED COMPANY

[1] Una società può chiedere al cancelliere di essere cancellata dal registro e sciolta.

L’azienda può farlo se non è più necessaria, ad esempio se:

gli amministratori desiderano concludere la loro attività lavorativa e non ci sia passaggio generazionale

l’azienda è una filiale non è più necessaria

l’azienda è stata originariamente costituita per uno scopo sociale che si è rivelato non più perseguibile.

 

[2] Una società può essere posta liquidazione, ci sono tre tipi principali:

Liquidazione coatta; è una procedura concorsuale simile al fallimento

Liquidazione volontaria dei creditori (CVL): generalmente appropriata nelle situazioni in i soci prendono che la società non è in grado di pagare i propri debiti. Il processo è gestito da un liquidatore. I beni della azienda vengono venduti e l’eventuale eccedenza viene distribuita ai suoi membri.

Liquidazione volontaria dei soci (MVL): questa è un’opzione in cui la società è in grado di pagare i propri debiti, ma c’è comunque il desiderio da parte di (almeno) tre quarti dei membri della società di sciogliere la società. Ancora in questo caso viene nominato un liquidatore. L’attivo viene realizzato (o venduto e liquidato) e l’eventuale saldo risultante viene distribuito tra gli azionisti.

 

[3] 1012(1)  When a company is dissolved, all property and rights whatsoever vested in or held on trust for the company immediately before its dissolution (including leasehold property, but not including property held by the company on trust for another person) are deemed to be bona vacantia and–

(a)accordingly belong to the Crown, or to the Duchy of Lancaster or to the Duke of Cornwall for the time being (as the case may be), and

(b)vest and may be dealt with in the same manner as other bona vacantia accruing to the Crown, to the Duchy of Lancaster or to the Duke of Cornwall.

1012(2)  Subsection (1) has effect subject to the possible restoration of the company to the register under Chapter 3 (see section 1034).

 

Il Regno Unito ha attuato un sistema di immigrazione a punti per i cittadini dell’UE. Le nuove norme si applicheranno generalmente a tutte le domande presentate a partire dal 1o dicembre 2020, anche per i cittadini dell’UE che non vivevano, lavoravano o studiavano già nel Regno Unito prima della fine del 2020 (e non possono utilizzare le norme dell’accordo per continuare a risiedere nel Regno Unito).

Il sistema basato su punti non è l’unico percorso disponibile per i lavoratori per lavorare legalmente nel Regno Unito e il percorso di immigrazione più adatto dipenderà dal ruolo svolto, la sua durata e dalla tipologia del datore di lavoro. Ad esempio, il nuovo permesso per lavoratori frontalieri consentirà a coloro che attualmente si spostano per lavorare nel Regno Unito di continuare a farlo (a condizione che soddisfino i criteri di ammissibilità) e il percorso Business Visitor consente ancora che limitate attività possano ancora essere compiute da un non-Residente nel Regno Unito compresa la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione, la firma di contratti o programmare una visita in loco.

I punti chiave più rilevanti per i cittadini italiani che intendono lavorare, studiare o fare affari nel Regno Unito a partire dal 1º gennaio 2021 sono riassunti qui di seguito.

Lavoratori qualificati

Coloro che vengono nel Regno Unito per lavorare a partire  dal 1º gennaio 2021, devono dimostrare di soddisfare una specifica serie di criteri per i quali saranno assegnati punti. Occorre anzitutto non avere una situazione penalmente pregiudizievole che dovranno dimostrare documentalmente.

Una volta appurato che non vi siano precedenti penali viene richiesto un totale di 70 punti in base a requisiti di seguito elencati:

Per ottenere 50 punti:

  • il candidato deve avere un’offerta di lavoro da uno sponsor approvato;
  • il lavoro deve essere di livello pari o superiore al livello minimo di qualificazione (ora ridotto ad un livello A o equivalente);
  • il richiedente deve soddisfare i requisiti di lingua inglese.

Gli altri 20 punti richiesti possono essere guadagnati in modo più flessibile, questi sono chiamati tradeable points “punti negoziabili”.

Se un ruolo attira uno stipendio a partire da £ 25.600 o il “tasso aggiornato” vengono assegnati 20 punti. I candidati che guadagnano meno di questo, ma almeno £ 20.480 ottenere i punti necessari se hanno un’offerta di lavoro in un’occupazione designata carente cd.“shortage” (vale a dire, i ruoli ritenuti disponibili in quanto scarsamente ricoperti sulla base di una lista pre-approvata di carenza di occupazione) o un titolo di studio accademico pertinente al ruolo.

E’ previsto una riduzione del per l’occupazione giovanile con primo impiego, ma è richiesto comunque uno stipendio di £ 20.480,00.

Il Governo britannico potrà considerare un ampliamento dei requisiti richiesti per guadagnare i tradeable points, ma i requisiti obbligatori rimarranno non negoziabili.

Trasferimento intra-societario

I candidati non devono soddisfare alcun requisito di lingua inglese, ma devono soddisfare i seguenti criteri:

  • devono soddisfare un requisito minimo di competenze (si noti che questo è superiore al percorso di lavoratore qualificato e rimane a livello di laurea);
  • devono soddisfare un requisito di salario minimo ( £ 41.500 o la “tariffa corrente”, a seconda di quale sia il più alto);
  • devono essere stati impiegati nell’attività collegata all’estero per almeno 12 mesi prima della data di trasferimento a meno che non guadagnino più di £ 73.900.

I candidati saranno autorizzati a mantenere l’ Intra-Company Transfer per un massimo di cinque anni in un periodo di sei anni  o fino a nove anni in un periodo di 10 anni per i lavoratori ad alto reddito.

Il percorso Global Talent:

Il percorso Global Talent si è aperto ai cittadini dell’UE con le stessa modalità previste per i cittadini extracomunitari. Ciò significa che i più qualificati, che possono raggiungere il livello richiesto di punti, saranno in grado di entrare nel Regno Unito senza un’offerta di lavoro se sarà riconosciuta la loro qualificazione “global talent” da un organismo britannico riconosciuto, approvato e certificato dall’Home Office (Ministero degli Esteri).

Questo percorso è stato progettato per attirare leader globali riconosciuti e individui promettenti in scienza, scienze umanistiche, ingegneria, arti e tecnologia digitale. I migliori scienziati e ricercatori possono beneficiare di un processo di approvazione più rapido come parte di uno schema STEM veloce.

A gennaio 2021, l’elenco attuale degli organismi di avallo approvati è il seguente:

  • The Royal Society, per medicina e scienza
  • The Royal Academy of Engineering, per l’ingegneria
  • The British Accademy, per gli studi umanistici
    UK Research and Innovation, per la scienza e la ricerca
    Tech Nation, per la tecnologia digitale
    Arts Council England, per le arti e la cultura

Ulteriori informazioni

Sono in corso altre modifiche per cercare di razionalizzare e semplificare il sistema che potranno essere accolte con favore sia dalle imprese che dai richiedenti.

Siamo disponibili a fornirvi consulenza e assistervi nella presentazione della domanda di permesso di soggiorno di lavoro nel Regno Unito.

Per richieste di contatto inviare una mail a info@angloitalianlaw.com

Avvocato Carlo Bottino                                                                    Avv. Stabilito Ela Olejnik

                                                                                                          Qualified Solicitor of Scotland

Se avete un cliente con una fattura o fatture non saldate, possiamo aiutarVi a recuperare i fondi dovuti redigendo, per Vs. conto, lettere di sollecito che precedono a un’eventuale lettera di riscossione prima del reclamo, come abbiamo scritto nell’articolo precedente. Se il debito è ancora in essere dopo 7-14 giorni dalla data di ricezione della lettera, possiamo fare il passo successivo e avviare procedimenti legali presso il tribunale competente nel Regno Unito contro il debitore.

L’avvio di un procedimento comporta la stesura di un modulo di richiesta e dettagli della richiesta, che nella maggior parte dei casi rispecchierà la lettera di riscossione precedente al reclamo. Gli onorari dei tribunali per l’emissione dei reclami sono stabiliti come segue:

Per richieste di reclami fino ad un debito di £ 10.000, i procedimenti vengono eseguiti dal county court sul “small claims track“. Le richieste di reclamo per un debito maggiore di £ 10.000 vengono emesse dal high court sul “fast-track” o “multi-track“.

Un punto importante è che in caso di successo presso il county court, si possono richiedere solo specifici costi minimi nei confronti del debitore. Si tratta di “costi fissi”, previsti dalle Regole di Procedura Civile. Tali costi includono le spese processuali; è Vs. facoltà richiedere il rimborso delle spese di viaggio sostenute per partecipare a un’udienza in tribunale, se necessario, ma non le spese degli avvocati. Sul “fast-track“, è possibile recuperare i costi fissi del processo, ma è probabile che qualsiasi recupero di costi aggiuntivi sia limitato. Come regola generale, sul “multi-track” la parte vincitrice può recuperare 2/3 dei costi.

Il tribunale dovrebbe tuttavia essere l’ultima risorsa in assoluto. È di massima importanza che abbiate dimostrato un autentico tentativo di negoziare prima di intraprendere un’azione legale; in caso contrario, potreste essere sanzionati dal tribunale stesso. Il servizio di mediazione è disponibile anche per debiti di cifra pari o inferiore a £ 10.000, a condizione che entrambe le parti concordino nell’utilizzo del servizio.

Nel caso in cui di un debito presso una persona sia fisica che giuridica, contattateci se desiderate ricevere assistenza per il recupero del credito.

Offriamo anche un servizio di consulenza giuridica in ambito fallimentare per i clienti che desiderano chiudere un’attività con sede nel Regno Unito.

 

Ella Connolly

In caso di mancato pagamento dopo l’invio della Letter Before Action (LBA) si introdurrà la fase giudiziale del recupero del credito mediante il cd. Claim (citazione). La citazione in Tribunale si introduce mediante la compilazione di un claim form in cui dovranno essere indicati tutti i dettagli (brief details of claim) dell’azione di recupero. Si dovrà, in sostanza, oltre che indicare gli importi e le fatture impagate, illustrare come si è creato il rapporto commerciale, ossia quale sia stato il contratto stipulato tra le parti o comunque come si sia concluso l’accordo.

La Claim form una volta completata dovrà essere timbrata e firmata dal legale rappresentante (si può fare tutto a mezzo mail) e spedita alla Court con il pagamento del Court Fee che varia a seconda del valore (si veda qui) a mezzo assegno o vaglia internazionale

Nel claim verranno richiesti anche gli interessi calcolati all’ 8% cui si aggiungerà lo 0,5 del debito per interessi legali ossia, se il debito è di £ 1.000,00, l’interesse annuale sarà di £ 85,00, quello giornaliero sarà di £ 85,00 / 365 ossia 23 pence.

Seguendo questo link potrete vedere l’intera procedura come si svolgerà

https://www.gov.uk/make-court-claim-for-money

il debitore avrà 28 giorni per pagare, rispondere e contestare.

SE IL DEBITORE CONTESTA

Se il debitore contesta di dovere il pagamento con argomentazioni non condivise da voi si dovrà andare alla discussione in udienza

– se il debitore contesta il dovuto

– se contesta l’importo richiesto

– se il creditore non concorda con i mezzi di pagamento proposti.

La Court potrà comunque emettere l’ordine di pagamento se sarà ammesso che la somma è dovuta e non è stata pagata.

SE IL DEBITORE NON RISPONDE

Nel caso di mancata risposta verrà richiesta l’emissione dell’ordine di pagamento alla Court

Nel caso di mancato pagamento si aprirà la procedura esecutiva

Avv. Carlo Bottino

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la Pubblicazione della sentenza e presentazione del giudice relatore, Lord Sumpton nella Supreme Court,

Capita spesso nei giudizi di divorzio italiani o internazionali, che ci si imbatta nella schermatura dei beni di uno dei due coniugi mediante la costituzione di società di comodo in paradisi fiscali per il tramite magari di società Limited di diritto inglese.
Uno dei principi fondamentali del diritto societario inglese, che risale alla sentenza in Salomon v. A.Salomon and Co Ltd (1897), e` che tutte le societa` hanno un identita` giuridica separata e distinta dagli amministratori, azionisti e dalle persone fisiche che, comunque, le controllano. Queste persone non possono quindi essere responsabilizzate per l` attivita` della loro societa`. Si tratta di una finzione / costruzione giuridica, che sta alla base del diritto societario e fallimentare inglese.
Ovviamente cosa può esserci di meglio, aggiungo, a malincuore, per la nostra italica natura, che utilizzare le schermature societarie avallate da un principio di legge, in astratto, assolutamente giusto, per letteralmente far sparire gran parte dei beni personali ( con l’ausilio di professionisti compiacenti) sotto il velo di costruzioni societarie, talvolta talmente fantasiose dal diventare reali.
E’ dunque possibile squarciare il velo societario, e far emergere la reale intestazione dei beni personali di uno dei coniugi ai fini di determinare le condizioni di separazione e divorzio in Italia, laddove uno dei coniugi abbia “occultato” i suoi beni, o ancor più in Divorce Case nel Regno Unito qualora i coniugi abbiano ivi risieduto a fine di applicare la cd. Equitable sharing dei beni (vedasi qui)?
La sentenza in Prest v Petrodel Resources Limited (12.06.2013) della Supreme Court, sancisce l` esistenza della dottrina del “Lifting the corporate veil”, discussa e dibattuta per oltre 80 anni in Inghilterra, fornendone i principi fondamentali. Questa dottrina, consentira` ora ai tribunali inglesi di “sollevare” letteralmente lo schermo della societa`, per colpire direttamente le persone che la controllano se si celano dietro la stessa per svolgere attivita` illegali o sottrarsi ad obblighi di legge.
Per oltre 80 anni ci si è interrogato nel mondo anglosassone sull` esistenza ed efficacia della dottrina del “Lifting the corporate veil”, che avrebbe dovuto consentire ai tribunali, sollevando lo schermo della persona giuridica, di raggiungere e colpire direttamente coloro che si nascondono dietro le societa` per svolgere attivita` fraudolente o illegali.
Tale discussione rimaneva materia di disquisizione giuridica tra esperti; alcune sentenza avevano fatto riferimento al “Lifting the corporate veil” in sentenze, senza pero` chiarirne i presupposti ed i limiti. Molte altre sentenze inglesi, in contrapposizione, negarono addirittura l` esistenza di questa dottrina in quanto non supportata da alcun testo di legge o disposizione normativa.
IL PROCESSO – La sentenza trae origine da un processo di divorzio, avente ad oggetto l` esecuzione del diritto dell` ex moglie in sede di assegno divorzile ad ottenere la proprieta` di alcuni immobili in Londra formalmente di proprieta` di un gruppo di 7 societa` (Petrodel Group) costituite in paesi terzi (paradisi fiscali), sui quali i tribunali inglesi non hanno diretta giurisdizione.
Il giudice in prima istanza, nonostante la condotta del ex marito… “caratterizzata da persistenti ostruzioni, offuscamenti ed inganni ed insolente rifiuto a rispettare le norme di procedura e specifici provvedimenti del giudice”, accertava che l` ex marito era il titolare effettivo ed aveva il controllo delle societa`, e quindi degli immobili che queste possedevano. Condannava quindi l` ex marito a versare un assegno divorzile di GBP 17.500.000.
Per evitare che l` ex marito si sottraesse all` obbligo di versare l` assegno divorzile nascondendosi dietro le societa` estere titolari di immobili in Inghilterra, il giudice in prima istanza ordinava al marito, (presente in giudizio) di “procurare” il trasferimento degli immobili, formalmente delle sue societa` estere all` ex-moglie. Il giudice di prima istanza si basava su disposizioni della legge sul divorzio inglese (Section 34 Matrimonial Causes Act 1973), e su una giurisprudenza maturata all` interno delle sezioni famiglia dei tribunali inglesi, che consentiva di guardare alle sostanze effettive dei coniugi nella determinazione dell` assegno divorzile.
Le societa` estere del Petrodel Group, si costituivano e facendo riferimento alla legge della Nigeria (paese di origine dell` ex marito), proponevano appello. La Court of Appeal di Londra, riformava la sentenza di primo grado, rigettando nettamente la giurisprudenza che si era formata nella sezione famiglia dei tribunali di prima istanza. L`ex moglie faceva appello alla Supreme Court, perche` nel frattempo il marito non aveva versato l` assegno divorzile dovuto.
Con questa sentenza, la Supreme Court nel confermare il rigetto della giurisprudenza formatasi nelle sezioni famiglia in primo grado, cassava la sentenza della Court of Appeal e riconfermava il dispositivo della sentenza di primo grado, ma per diversi motivi.
Nonostante l` ex marito non avesse adempiuto alla condanna per l` assegno divorzile, sulla base della dottrina del “Lifting the corporate veil” avendo accertato che l` ex marito era il titolare effective ed aveva il controllo delle societa`estere, disponeva che lo stesso “procurasse” il trasferimento degli immobili dalle sue societa` estere all` ex-moglie.
La Supreme Court, a grande maggioranza, ha quindi colto questa occasione per riconoscere, delineare, regolare e fare uso della dottrina del “Lifting the corporate veil”. Lo schermo della societa` (Limited o anche di societa` estere), non e` piu` assolutamente impenetrable in Inghilterra e Galles.
Si tratta di un risultato notevole, in un paese di Common Law che non conosce la dottrina dell` abuso del diritto, elaborata dalle giurisdizioni continentali. Rimane ora da vedere come questa dottrina verra` utilizzata in pratica.
La dottrina non e` limitata alle procedure di divorzio, ma e` applicable in tutti i casi di abuso della forma societaria. Probabilmente le Autorita` fiscali inglesi (HMRC) ne faranno uso, contro tutte le forme di evasione fiscale basate sullo schermo societario.
Si veda qui

la Pubblicazione della sentenza e presentazione del giudice relatore, Lord Sumpton nella Supreme Court,

Avvocato Carlo Bottino

La cosiddetta Letter Before Action ( LBA) è una formale lettera di richiesta di pagamento di un debito commerciale con un avviso di imminente inizio del recupero giudiziale. La LBA deve indicare al destinatario l’importo del credito dovuto ed il periodo di tempo entro il quale va pagato per evitare l’azione legale ed è requisito essenziale per avviare la fase nella Court.Se il creditore è una persona fisica o una ditta individuale a partire dal 2017 è necessario aderire e seguire il cosiddetto Pre Action Protocol for Debt Claims e dunque per questa tipologia di creditori non è più necessaria la LBA

Tale protocollo impone un contenuto standard con la chiara indicazione del credito, del contratto sottostante, della situazione finanziaria delle parti, degli interessi applicati, gli eventuali acconti pagati, la disponibilità di accettare una rateizzazione del debito. Analogamente il debitore dovrà rispondere seguendo le indicazioni del protocollo, e comunque non oltre 30 giorni se vuole evitare la fase successiva giudiziale, ossia il cosiddetto claim.

Le LBA così come quella inviata da protocollo, dovrebbe essere spedita a mezzo posta (non è richiesta una forma specifica); se il creditore ha contatti diversi quale ad esempio un indirizzo email può utilizzare il medesimo, anche per il successivo eventuale claim.

Negli ultimi 20 anni le statistiche dicono che l’efficacia delle LBA nel recupero del credito è pari all’ 86%.

Come si vede il mondo inglese è assolutamente lontano anni luce da quello italiano; la lettera dell’Avvocato è efficacissima e può anche essere inviata con mail ordinaria. Non cercate la traduzione di Posta Elettronica Certificata in inglese ….. semplicemente non esiste!

Avv. Carlo Bottino

Secondo la Legge inglese (applicabile all’Inghilterra e al Galles) non esistono restrizioni alcune alla libertà di disporre, con l’unica possibilità che determinati familiari e altre persone a carico del de cuius possono chiedere all’autorità giudiziaria di disporre un’assegnazione in loro favore a carico dell’asse ereditario ai sensi dell’Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975 [legge del 1975 sulle successioni (provvedimenti a favore dei familiari e delle persone a carico)].

Ab intestato: se una persona muore senza lasciare testamenti.

In questo caso la legge inglese prevede la successione intestata (Intestate estates), che e` regolata dall` Administration of Estates Act 1925 (Legge sull` amministrazione degli assi ereditari del 1925).

Il punto fondamentale e` determinato dalla sopravvivenza del coniuge.

Ove il coniuge sopravviva al Defunto, avra` diritto:
- a tutti gli oggetti e beni mobili del defunto (come definiti dalla legge inglese), 
- ad un legato di GBP 250.000
- ad un diritto di uso / interesse in un trust su ½ dell` asse ereditario residuo.

Ove il Defunto lasciasse anche dei figli agli stessi andra` la rimanente quota di ½ dell` asse ereditario residuo, soggetto ad un trust nel caso gli stessi siano minorenni.

Qualora il Defunto non lasciasse figli, il legato al coniuge superstite aumenta a GBP 450.000. La rimanente quota di ½ dell` asse ereditario residuo va distribuita ai genitori se in vita, e/o ai fratelli e sorelle del Defunto.

Secondo la legge scozzese, i figli e il coniuge o partner civile superstite possono far valere diritti legali su beni mobili alla morte del genitore/coniuge/partner civile anche nel caso in cui il de cuius abbia lasciato testamento. I diritti legali sono uno strumento di tutela contro la diseredazione. I figli hanno diritto a ripartire tra loro un terzo dei beni mobili del de cuius (denaro, azioni, ecc.), nel caso in cui vi sia un coniuge o partner civile superstite, oppure la metà di tali beni in mancanza di coniuge o partner civile superstite. Il coniuge o partner civile superstite ha diritto a un terzo dei beni mobili del de cuius (denaro, azioni, ecc.) se questi ha lasciato figli, oppure alla metà di tali beni, se il de cuius non ha lasciato figli.

Ab intestato: se una persona muore senza lasciare testamenti.

In mancanza di disposizioni a causa di morte Il patrimonio ereditario si devolve secondo le regole della legge scozzese del 1964 sulle successioni nel seguente ordine.

a) DIRITTI PRIORITARI

La vedova, il vedovo o il partner civile superstite godono di un diritto prioritario sul patrimonio dell’ex coniuge o dell’ex partner civile.

Se il de cuius era proprietario dell’abitazione in cui vive il/la superstite, quest’ultimo/a può far valere i propri diritti su tale casa, il suo mobilio e i suoi arredi, entro determinati limiti. Il/la superstite può rivendicare:

  • l’abitazione, se il valore della stessa è inferiore a 473 000 GBP;
  • il mobilio e gli arredi, entro il limite di 29 000 GBP;

se il de cuius ha lasciato figli o discendenti, il superstite ha diritto ai primi 50 000 GBP del valore del patrimonio. Se il de cuius non ha lasciato figli né discendenti, il superstite ha diritto ai primi 89 000 GBP.

CERTIFICATO DI MORTE

In Irlanda e in generale nei paesi anglosassoni, si può provare la morte di una persona in maniera pratica anche senza un documento pubblico ufficilaie come il certificato di morte. Per esempio potrebbe essere sufficiente la fattura della Agenzia di Pompe funebri

ESECUTORE TESTAMENTARIO

Nelle successioni aperte in Irlanda è sempre necessario avere un “executor” (quando viene fatto un testamento ne devono essere indicati almeno un paio, in caso di premorienza del primo ) o un “administrator” nel caso non ci sia testamento. L’executor o l’administrator sono coloro che di fatto si occupano di individuare il patrimonio ereditario, pagare eventuali creditori, sbloccare i conti correnti bancari, occuparsi degli immobili fino a conclusione della gestione dell’eredità, ed infine pagare gli eredi e trasferire le proprietà agli stessi. Il documento che gli consente di fare ciò è una sorta di procura speciale che si chiama “grant of probate” per l’executor e “letter of administration” per l’ administrator.

Il tutto viene regolamentato e registrato presso una specifica sezione del Tribunale del luogo della morte. Tutta l’amministrazione sarà dunque seguita e controllata dall’autorità giudiziaria.

LE RICERCHE DEL PATRIMONIO EREDITARIO

Non spaventatevi, se ne deve occupare chi amministra l’eredità, potete però controllare e avere informazioni anche dall’Italia. A differenza della folle burocrazia italiana, per la quale le banche e gli uffici postali del Bel Paese, in caso analogo vi obbligheranno a compilare mille documenti, prima di vedervi pagata la somma ereditata ( ho visto chiedere ad una 86 enne che lavoro faceva in gioventù per compilare un modulo antiriciclaggio …….), potrete mandare una mail alla banca interessata e ricevere una telefonata dall’impiegato che vi chiederà “what do you need?” o trovare la copia dell’atto di acquisto di un appartamento con una semplice ricerca su google senza pagare un centesimo!

ACCIDENTI ALLA JOINT PROPERTY

Pensate che lo zio d’ Irlanda di cui siete eredi vi abbia lasciato una cospicua somma su un conto corrente o la proprietà di una casetta a Galway? ….. C’è forse qualcuno che è arrivato prima? ….. Se la proprietà immobiliare è classificata come Joint tenancy ed il conto corrente è di tipo P.O.D. (Payble on Death) nulla di tutto questo sarà vostro perché non entrerà neppure in successione ma transiterà direttamente nel patrimonio del co-intestatario.

SUCCESSIONE ITALIANA CON BENI IN IRLANDA

Quando una persona muore domiciliata al di fuori della Repubblica d’Irlanda,la devoluzione avverrà secondo la legge del paese del domicilio del deceduto al momento della morte per i beni mobili, ma secondo la legge irlandese (lex situs) ove la proprietà si trovi in Irlanda.

CHI EREDITA SENZA TESTAMENTO

Ai sensi dell’ordinamento giuridico irlandese, quando la persona non lascia testamento, si applicano i seguenti criteri:

– se il de cuius non era sposato e non aveva figli, l’intero patrimonio spetta ai genitori, i quali divideranno in parte uguali;

– se il defunto non era coniugato ma aveva figli, il patrimonio spetta ai figli, i quali divideranno in parti uguali;

– se il defunto era coniugato, ma non aveva figli, l’intero patrimonio spetta al coniuge;

– se il de cuius era coniugato e aveva figli, il coniuge avrà diritto ai due terzi dell’asse ereditario, mentre il restante verrà attribuito ai figli, che divideranno in parti uguali.

TASSAZIONE

La disciplina dell’imposta su successioni e donazione è inclusa nella cosiddetta CAT  (Capital Acquisition Tax)

L’esenzione dalla tassa di successione opera fino ad un certo importo

1) € 310.000 (come modificato dalla legge di bilancio 2017

Quando  erede è un figlio o nipote minore del de cuius, se il genitore è morto. In alcuni casi questa soglia può essere applicata anche a un genitore, nipote o nipote che ha lavorato nell’azienda di famiglia per un periodo di tempo.

2) € 32.500 quando erede è un genitore, fratello, sorella nipote, nipote o antenato lineare / discendente del benefattore.

3) € 16.250 in tutti gli altri casi

QUESTIONI FISCALI DI EREDITÀ ESTERA

Se si riceve un’eredità o una donazione in un’altra giurisdizione potrebbe esserci una tassazione fiscale da soddisfare in tale paese. Qualsiasi proprietà straniera sarà tassabile nei casi in cui il disponente o il beneficiario risieda o sia residente ordinario in Irlanda alla data della morte.

Tuttavia si può avere diritto a un credito d’imposta sulla tassa pagata all’estero per assicurarti di non pagare la doppia imposta. Si noti che questo credito non supererà l’aliquota d’imposta irlandese dovuta.

Avvocato Carlo Bottino

Pubblicato anche su

http://www.studiolegalebottino.it/consulenze-legali/come-ereditare-in-irlanda/

Gli eredi dello “zio d’America” si trovano ad affrontare un problema di non facile soluzione: come gestire un patrimonio estero non dichiarato dal de cujus ricevuto in eredità.

Le alternative in sostanza erano due

  • Mantenere il patrimonio nascosto al fisco, incorrendo nelle violazioni delle norme sul monitoraggio fiscale
  • Dichiarare i beni ereditati e versare le imposte non versate dal defunto ratione temporis

A seguito della circolare n. 10/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate vengono chiariti alcuno aspetti relativi alla presentazione di una istanza di voluntary disclosure da parte degli eredi, aprendo così una nuova e vantaggiosa possibilità per il fortunato erede dello zio americano.

La convenienza è elevata perché le sanzioni (riferibili al defunto) sono intrasmissibili agli eredi, ma anche perché si può “liberare” l’asse ereditario e impiegarlo come meglio si crede. L’evento di liquidità, come lo chiamano i family office, o comunque il subentro nel possesso di asset, può rappresentare un’occasione per ottimizzarne il passaggio generazionale.

Gli eredi sono tenuti a presentare in via telematica il modello di disclosure sia in nome proprio (se hanno anch’essi violato gli obblighi di monitoraggio, dopo il decesso del de cuius) che per il defunto. In relazione alla posizione di quest’ultimo, c’è l’obbligo di corrispondere unicamente le maggiori imposte sottratte a tassazione, in quanto le sanzioni sono intrasmissibili agli eredi; costoro, invece, con riguardo alla propria posizione, devono pagare sia le imposte che le eventuali sanzioni. Nella relazione accompagnatoria da presentare nei 30 giorni successivi all’istanza vanno dettagliate violazioni e imponibili sia ante che post mortem. In presenza di più eredi, le posizioni di questi ultimi sono intimamente connesse e rientrano nella nozione di “soggetto collegato”.

Esempio pratico

Se le attività estere illecitamente detenute sono state costituite dal de cuius nel 2003 e questi è deceduto a fine 2011, gli eredi dovranno limitarsi a versare tramite la voluntary:

  • le sole imposte sui redditi per gli anni ancora accertabili (gli ultimi 5 ) riferite al de cuius (se gli attivi sono white list o black list con accordo, 2010, 2011);;
  • le imposte e relative sanzioni sulle violazioni commesse in prima persona dagli stessi eredi dopo il decesso (presumibilmente connesse con la mancata tassazione di redditi finanziari o eventuali canoni di locazione)

le sanzioni relative all’RW non compilato dagli eredi fino al 2011

– l’eventuale imposta di successione (in assenza di franchigie applicabili) e le relative e sanzioni.

In questo caso è possibile ridurre tali sanzioni avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso ma sarà necessario coinvolgere l’Ufficio impositore.

Il contribuente dovrà presentare la dichiarazione di successione tardiva, e l’Ufficio procederà a liquidare l’imposta dovuta che il contribuente verserà con le sanzioni ridotte da ravvedimento nei 60 giorni.

Avv. Carlo Bottino

Also published in

http://www.studiolegalebottino.it/consulenze-legali/come-ereditare-dallo-zio-damerica-profili-fiscali-e-voluntaty-disclosure/

The Italian legal system, based upon the Civil Law, is characterised by a very high number of laws and a significant variety of grounds for appeal.

It is important to stress that legal proceedings, both civil and criminal, generally last many years.

The necessary legal proceedings are time consuming and will therefore have a direct effect on the process of the debt collection.

Debt collection in Italy requires a title which enables the creditor to commence execution of proceedings. Such titles may be, inter alia, a sentence, a cheque or a bill (of Exchange).

In order to allow the creditor to collect his credit within a relatively short period of time, the Italian Legislator has fixed a short proceeding – which usually lasts a few months – and is followed by a payment injunction issued by the Court which orders the debt to be paid, in addition to interest as well as part of the legal expenses.

In order to obtain the Court’s injunction (Decreto Ingiuntivo), the creditor should provide the Judge with written evidence regarding the debt’s existence: the creditor should, in other words, prove that the goods or the service have been regularly supplied/rendered to the debtor.

When the creditor is a professional, an entrepreneur or a company, the evidence required may also be provided in the form of a copy of the invoices, especially when the debt is related to services rendered.

Starting from the day in which the payment injunction has been formally served to him, the debtor may oppose it within a period of 40 days.

Where no such opposition has been made, the creditor may commence proceedings for the execution of the injunction.

Alternatively should, for any reason, the debtor decide to appeal, a “regular trial” takes place. The main issues discussed in such a trial are the legitimacy of the order (mainly formal aspects), the existence of the debt and whether it is collectable.

It is worthwhile to point out that in order to discourage debtors from filing groundless appeals, having as a unique scope the postponement of payment, the Italian law provides a remedy which seems to be quite efficient: in case the appeal is not based on relevant circumstances proved in writing which have occurred prior to the payment injunction (for example, a written complaint regarding the quality of goods/services), the Court may authorise the creditor to collect his credit without having to attend the end of the trial.

Other titles which enable a creditor to initiate execution are cheques and bills (assegno/cambiale).

In case of their dishonour, the creditor may summon the debtor to pay within 10 days while advising him/her that unless they are paid, execution proceedings shall commence.

The aforesaid proceeding is quite simple, rapid and does not require the Court’s intervention thus leaving the debtor a narrow range of possibilities on which to appeal.

Avv. Carlo Bottino – lawyer in Milano – Founder of Angloitalianlaw

Also published

http://www.studiolegalebottino.it/consulenze-legali/collect-debt-in-italy/

The Italian legal system is very different from the English. Conveyancing is strictly governed by Italian Law and can be performed only by a public notary (Notaio), who is a qualified professional and public officer. Only in front of Notaio it is possible to complete the purchase of any real estate.

THE PRELIMINARY CONTRACT (Contratto preliminare or compromesso)

If you are still happy with the property then the next step is to go ahead with the preliminary contract (compromesso). The compromesso is a significant commitment and involves the payment of a deposit to the seller as an act of good will and undertaking. The purpose of the compromesso is to clarify all the conditions of the sale, including the purchase price and term of payment.

The compromesso can be drawn with the agreement of both parties. It is a golden rule to get a legal advice by an Italian lawyer before signing it. It is very important the buyer not to sign the compomesso unless He is perfectly happy and aware with everything written in the contract. Remember the buyer is in a position to impose conditions or restrictions on the vendor at this stage (e.g. see an example of compromesso conditioned to get planning permission.

The signing of the compromesso which involves both the vendor and the buyer or their power of attorneys must take place in the presence of the notaio. At the time of signing, the buyer must pay a deposit of between 10 and 30 % of the sale price. Should the buyer not to go through with the purchase after signing compromesso, he will lose the deposit paid and may be sued by the vendor. If, however, the deal does not proceed because of the vendor, the buyer has the right to demand up to twice the amount of the deposit paid in compensation. In this case the buyer may also claim damages and have the sale compulsorily completed by a Court order (art. 2932 Italian civil code).

CAPARRA PENITENZIALE

If there is any doubt in the mind of either the buyer or the vendor as to the final completion of the sale, it is possible to state in the compromesso that the deposit is a caparra penitenziale (withdrawable). This will prevent any further legal proceedings or claims for damage. However, in the case of the buyer ‘s breaking contract, he or she will still have to lose the deposit to the vendor, and in the case of the vendor’s withdrawings, he or she will still have to pay double the deposit amount to the buyer.

If both parties want a quick sale and have no differences concernings conditions, price or otherwise, it is possible to have the actual transfer of the property written into the compromesso.

COMPLETION (ATTO)

The atto is the final act, when the Notaio certifies the parties’ identity and witnesses the transfer of title from one party to the other and collects the taxes due on the transaction. With all parties present the notaio will identify them, one by one, and then read through the rogito (completion document) in detail, making sure that everyone understands what is being bought and sold. With all in agreement, the notaio will ask each party to sign before he signs and adds his official stamp to the document. In case of absence of either one of the parties he will certify the signature of the procura speciale (power of attorney). At this moment of the completion the buyer has to pay the remaining balance of the purchase price, plus taxes and notaio fees.

REGISTRATION OF THE TITLE

In Italy there are two different Official Land Registries: the Catasto and The Conservatoria dei Registri Immobiliari. Once the transaction has been completed, the notaio will register the transfer of the title by the vendor to the seller into the Conservatoria Registry; this is very important, should another person registers another atto earlier than you, the other will beat your title and become the new owner.

GOLDEN RULE

Check the vendor’s title before starting with conveyancing in the Conservatoria Registri Immobiliari entering the seller’s name (Italian Lawyers and Notai can do this for you with their dedicated internet access). This is the only way to check the good title and if there are any charges on the property (e.g. mortgages, Court Order, Court Proceedings in course relating to the property etc…) . In the Catasto you can find only the exact id. number of the land without being sure with the name the owner.

Make sure the Conservatoria does not contain any adverse entries at 3 stages: a) Before putting your offer and signing the compromesso b) after signing of the the compromesso c) immediately after the atto.

Avoid the other pitfalls in buying property in Italy (neighborough farmer’s pre-emption right, planning permission denied, regional environmental legislation, geological and sismic reports)

Avv. Carlo Bottino

PUBLISHED ON AMERICAN BAR ASSOCIATION REVIEW

Collaborative Practice in Italy: Statutory Law N. 162/2014

(a.k.a. Negoziazione Assistita)

By Marco Calabrese

Times were ripe for a change in family law in Italy when we set up the first Association for Collaborative Law in December 2009. Once a core group of us learned about Collaborative Practice, we realized it was a step in the direction Italy needed to preserve family relationships during and after divorce. It took us the next few years to set up a small, determined community of practitioners and (it still seems incredible to me) to get a statute on Collaborative Law passed by the Parliament in 2014. While Italian culture is not the same as North American culture and the reasons we have embraced Collaborative Law may not resonate quite the same way on the other side of the Atlantic, our experience might be of interest to North American Collaborative lawyers.

Some of the characteristics of Italian family law that made Collaborative Law such an attraction were:

  1. 1)  Italy is a no fault jurisdiction: a spouse needs no special reason to get a divorce and gets no benefit from claiming that the other spouse was at fault except in very limited circumstances. Accordingly, if the parties agree on a divorce, they do not need to litigate and may apply for a Joint Divorce or Separation Order without assigning fault to anybody. These joint applications comprise over 90% of divorce cases. One party can apply separately as well, without the need of blaming the other party for the breakdown. Negotiation is therefore usually in the best interest of both parties.
  2. 2)  Courts do not divide the assets of the couple when issuing a divorce/separation order, which makes our task incredibly easier than in Anglo-American Countries. In other words, when spouses apply for divorce, all they get from the court is a divorce order, without any reference to separate or marital property. Even if spouses have shared assets, a judge consideration a divorce has no statutory authority to do anything other than ignore them. One of the reasons this works in Italian society is that shared property seldom exists, mainly for tax reasons: developing separate assets over time is a natural result of separate calculations of each spouse’s income in order to reduce taxes. On the rare occasion that the marital house is a shared asset (less than 30% of cases), a further lawsuit must be filed to divide this asset. This lawsuit may be long and expensive, like in property division cases one might bring against a family member or a business partner. We have no such thing as equitable distribution or a “fair” division of assets in an Italian separation or divorce. As a result, one of the main areas of strife in a US divorce process is not something the parties have to negotiate.
  3. 3)  The Court has the authority to decide only three things:
    1. Matters related to children. The normal decision is shared custody, with the mother acting asthe main caregiver. However, in extreme cases such as those involving domestic violence, the Court may order one spouse be granted sole custody. It is unusual for the father to be the main caregiver of children after divorce, representing only about 3 to 5% of cases.
    2. Monthly maintenance for the children. In cases in which the wife has limited or no job prospects due to age or other reasons there must be support for the wife, too. While it is not common for the husband to receive support, the statute is gender-neutral.
    3. Use (as opposed to ownership) of the marital home. Generally, the main caregiver lives with the children in the marital home until the children become [old enough to be] financially independent. After that, the house goes back to the person who is mentioned as owner on the property title: husband, wife, or both of them.

    Therefore, on the surface there do not seem to be not very many things to argue about in an Italian

divorce case.

However, people are people. We noticed that, despite the fact that many Consent orders follow such an easy pattern, former spouses were often returning to court for modifications within three or four years. Although the couples declared themselves as having an agreement on the terms of their divorce, many were clearly frustrated by the outcome. The lawyers had a hard time understanding why.

We then realized that the reason was anger and frustration. We thought we had created the most peaceful system for separation and divorce in the world, a system that disincentives litigation and in which there was not much to win if one chooses to litigate. But, frustrated couples will find a way fight anyway, even with a relatively peaceful, ready-made outcome. We also realized that the sort of divorce settlement enshrined in our statute comes from the court or from two lawyers, when what the parties really needed was to talk and find their own solutions.

In 2010, I was discussing the problems we were seeing with friends in London (Family Law in Partnership LTD – Covent Garden), who introduced me to the magic of Collaborative Practice. We then brought Collaborative lawyer Ron Ousky to Rome for an introductory training in the way Collaborative Law worked in other jurisdictions.

The family law bar in Rome was excited. Through the energy of many people, we succeeded in bringing Collaborative Law into Italy faster than any of us could have imagined through the adoption of a statute. Only four years after our first training, Parliament adopted a National Statute on Collaborative Law, which is modeled on the Collaborative Standards of the IACP (International Academy of Collaborative Professionals). There are now tens of thousands of Collaborative divorce cases in Italy every year, with a requirement for mandatory pre-trial ADR for civil cases involving less than 50,000 Euros as well.

Our Statutory Law reads like this.

  • The procedure begins with a letter from an Attorney, asking the other party to retain a lawyer for an “Negoziazione Assistita,” an Assisted 4-way Negotiation.
  • Since Collaborative Law is voluntary, if the other party agrees to participate there is an initial 4-way meeting at which the participants then sign a participation agreement. The minimum time provided by the law to close the whole negotiation is 30 days; the maximum duration of the procedure is 3 months, extendable to 4 months by agreement of the parties. The strict time limit places pressure on the parties not to get stuck. If the parties do not agree or the case goes on too long, the matter goes to litigation.
  • As in North America, the Participation Agreement provides a requirement for mandatory transparency and confidentiality. It also contains a unique touch, a duty of loyalty to the other signatories to the agreement (including between lawyers!): not being loyal during the process can make the final agreement void (as happens in the case where the parties conceal their assets, or income, or hide documents). Both lawyers and clients sign the agreement.
  • The Statute does not provide expressly for the “Golden Rule” (that both attorneys must withdraw if negotiation breaks down). It would be redundant. A lawyer who files suit against another party to a contract with whom he or she has signed a confidentiality agreement risks being disbarred under our National Bar Ethical Rules.
  • The final settlement must be signed (within the above said timeframe) by the four participants after at least two 4-way meetings. A copy of the settlement must then be filed by the attorneys with the Court’s Archives, where it is rubber stamped. In case of violations of the interests of the children, the District Attorney may oppose to the settlement and recall the parties for a hearing before the Court. To my knowledge this has never happened to date.
  • The parties never have to meet with a Judge in order to get the separation/divorce order and the marital settlement approved.The number of Collaborative procedures is rising by the day: we don’t have to struggle to convince the clients or the courts. It is not hard to foresee that in few years the Collaborative Process will mostly replace the litigation process, and court procedures will remain in use only for high conflict personalities.The one minor drawback is that lawyers can always find their way around a statute: some lawyers are using the statutory procedure in a way that undercuts Parliament’s intent. The lawyers negotiate between themselves without signing the participation agreement for fear of losing their clients if a matter has to be litigated, then all the parties meet together and sign the 4-way Participation Agreement. They then wait for 30 more days and meet again for the final settlement. Nobody can tell now how many of the Negoziazione

Assistita each year represent a shortcut, although anecdotal evidence, at least in Rome, is that it is a minority of cases.

You may note one difference between the Italian statute and the way Collaborative Practice is conducted in many jurisdictions: there is no provision for a coach, a mediator, a child expert or a financial neutral. The economics of divorce in Italy do not support this as a mandatory matter; since the litigation alternative is not nearly as expensive as in North America, not everyone would choose to do it. While I do believe that the full Collaborative Team approach is helpful in many cases, clients will not always adopt it voluntarily. As our practice evolves, we will see whether it appeals to more and more clients to use a bigger team. In the meantime, divorcing families in Italy are fortunate enough to have a statutory option.

Marco Calabrese, international family law attorney in Rome, shortlisted by the US Embassy, was the founder and first president of the Italian Institute for Collaborative Law. He acts currently as a Member and a Trainer at “Ronald D. Ousky Collaborative Practice Group.”

 We are glad to introduce to you “Anglo Italian Law” the new Alliance of Boutique Law Firms in Rome and Milan. Anglo Italian Law has been founded by Marco Calabrese and Carlo Bottino who have specialised in the field of Family, Civil and Estate Law earning the widespread respect of several institutions for their reliability in helping Clients resolve their financial and family issues. For over three decades we have been committed to helping the International Community with a comprehensive approach, to protect their interest and clarify their rights and to defend them in Court when necessary.

 

Once upon a time there was an Englishman in Liguria like Stings music ‘Englishman in New York’.

One could ask the question,what the hell is an Englishman doing in this Province?
Perhaps he is attracted to the fact that Genoa has the same flag of  St  George  as  England : the red cross on a white background. There is historical/geographical tradition as this flag was adopted by Richard the Lion Heart during the Crusades from that of St George ,patron saint of Genoa. The  English  in due course adopted St George as their patron saint and the said flag, abandoning their earlier patron the poor and less marketable St Edmund!!

However this fact or the flag had no attraction to our Englishman.

He was attracted to the Ligurian for its beautiful coast, landscape,  food, wine, hills,  sea diving, olive tress,focaccia,pesto, farinata, ‘piano piano’ lifestyle inter alia. Consequently he decided  to purchase a small dream house  in  the world famous  UNESCO   region  of Cinque Terre or also as Riviera Dei Fiori. Staircase to a hillside sprang to mind.

Not far from  the words uttered by his favourite band, Led Zeppelin. Everything seemed to fit and he was now in heaven.!!

 

 

What STEPS did he have to do to acquire this house in this paradise location:

Inspect the house, agree the price and the buy the house with the use of an Italian estate agent, Geometra and Notary. Then take possession of the keys and start enjoying life.
Everything was going splendidly until one late morning when he was relaxing on  his  sun lounger observing the  Liguarian sea, he noticed some movement at a distance to the gate entrance of his Staircase to heaven  vineyard.  He was relaxed  as he  imagined, as  it  was Easter time, it was a loving/kind Italian neighbour bringing him a Pasqualina cake with a glass of  Vermentino wine to share friendship.
Alas his fantasy soon evaporated. In front of him stood  three  beautifully  clad  uniformed Carabinieri men with serious looks to their faces.

Our Englishman in a state of shock wondered what is going on. They issued our Englishman an Official Notice to say part of the outbuilding was sequestered for lack of conformity and planning/ building regulations and forestry breaches.

He  was politely  advised to seek independent legal advice from an Avvocato to defend him in Criminal and Environmental proceedings.
Shock horror. Our now helpless and desperate Englishman started to become anxious wondering how could this nightmare happen.
After all the Estate agent had recommended him to the best Geometra in town and  who was also a good friend of the local Sindaco ( the Mayor). This Geometra, had prior  to  the purchase, told our Englishman in a very relaxed manner that it was fine to develop and use the outbuilding of a Barn as it already had the necessary permission.

The Englishman improved the state of this Barn and built a small bathroom and put a sewer system so that he could use the Barn as a separate dwelling.
The Geometra had said no problem as everyone here does that to small shed/stone buildings.
Our Englishman feeling he was ‘welshed’ wanted to know who had reported his ‘improvements’ to the Authorities. Who was the Spy?!!
Our Englishman later learned through local gossip that the answer was simple. A powerful Geomatra in any Ligurian village or town always has an enemy/rival who waits  for the slightest misstep and then to report this to the local authorities (Comune and Procura).

He was further told if that was not the case the other Spy could have been a jealous neighbour.
Our Englishman thought, I should not have relied on the estate agent and chosen a Geometra and Builder of my own choosing. Alas too late. All sorts of anxious thoughts was now going through our Englishman’s mind. Consequently his dream turned into a nightmare and the Englishman is now wanting to sell the blighted house (staircase to hell) and return to England and start a movement to relinquish the flag of St George and reappoint St Edmund as the patron saint of England.
The moral of the story – every thing has a payback. When the English took the flag of St George from the Genoese to defend themselves from the ‘pirates’ little did they know that often the ‘pirates’ could be the Genoese themselves!!! That could be the sting in the tail.!!
So do not assume anything when you are in Liguria. First seek the advice of a recognised lawyer (Avvocato).

Avv. Carlo Bottino – Lawyer in Milan – Founder of Angloitalianlaw 

Note: this was written with the help of our Englishman by a Ligurian terribly in love with his Province even though he is frightened by his people.

Published also

http://www.italianlawfirm.co.uk/consulenze-legali/how-to-buy-a-hou…d-pray-st-george/

In the “2017 Budgetary Law”, definitively approved on 7 December 2016, the Italian Government has introduced a series of dispositions aimed at creating incentives for foreign investments in Italy.

Who have a large patrimony , could be interested in obtaining a fiscal residence in Italy through the combination of two dispositions contained in the 2017 budgetary law:

  • Tax benefit for newly-domiciled subjects, namely establishing a flat-rate tax on earnings generated abroad.
  • The “Investor’s Visa”.

The Director of Revenue has also approved the checklist template to attach to the request to get  a preventive assessment of the tax authorities regarding the eligibility for the tax-benefit. The benefit of the single tax can even extend to family members, it will apply a flat rate of 25 thousand euro.

WHO MEET THE REQUIREMENTS

Who had never been resident in Italy for at least 9 yearly tax period up to 10 previous, including who transferred in Italy in 2016 if he was abroad in the previous 9 tax period.

HOW MANY

The taxation of € 100,000.00 a year + 25.000,00 for each relatives cover all the income earned abroad ( not those produced in Italy) The claimant can indicate any country to be excluded from this kind of taxation

PREVENTIVE REQUEST (Interpello)

Article 24 bis of Italian tax law (TUIR) states that is possible (but it is not compulsory) to provide a specific preventive affidavit (interpello) to the Revenue Office (Agenzia delle Entrate) delivered by hand, by registered mail with return receipt or notice electronically, using certified mail. With this affidavit the claimant attests his situation asking directly and previously to the Revenue to have an assessment of his  eligibility  to the flat taxation.

WHEN TO DO THE REQUEST

Taxpayers who meet the requirements can join the new regime at the time of submission of the tax return, related to the tax period in which it was transferred to the tax residence in Italy or in the immediate aftermath.

HOW TO DO THE REQUEST

In the request-form the taxpayer must indicate:

  • personal data and, if already assigned, the tax code, home address in Italy, if already resident;
  • the status of non-resident in Italy for a time at least equal to nine tax years during the ten preceding years:.
  • the Country or the Coutries in which he had the last tax residence during the last 10 years before the request;
  • Contries or overseas territories for which he intends to exercise the option of not using the substitute tax.

He must also fill in a”check list” to examine the condition of the absence of tax residence in nine ten tax years before entering the flat tax.

see here check list form

BENEFIT EXTENDING TO THE FAMILY MEMBERS

The flat-rate scheme can be extended to one or more family members in possession of the requirements, through a specific indication in the tax return related to the tax period in which the family moved the tax residence in Italy or in the next. In this case, the substitute tax is equal to 25 thousand euro for each of the family to which the effects of the same option are extended.

DEADLINE

The request of this tax benefit option  must be exercised within the period for submission of tax returns, even if it is not yet responded to by the Inland Revenue to the preventive requests.

The application may be filed even if they are not time-barred to enter in fiscal residence in Italy. Received the green light Revenue (even for silence / consent), the neo resident will be awarded with the facility for the next fifteen years. The payment of substitute tax, in the amount of 100 thousand euro, must be made in a lump sum, for each tax period of the scheme effective, by the due date for payment of the balance of income tax.

Gli eredi dello “zio d’America” si trovano ad affrontare un problema di non facile soluzione: come gestire un patrimonio estero non dichiarato dal de cujus ricevuto in eredità.

Le alternative in sostanza erano due

  • Mantenere il patrimonio nascosto al fisco, incorrendo nelle violazioni delle norme sul monitoraggio fiscale
  • Dichiarare i beni ereditati e versare le imposte non versate dal defunto ratione temporis

A seguito della circolare n. 10/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate vengono chiariti alcuno aspetti relativi alla presentazione di una istanza di voluntary disclosure da parte degli eredi, aprendo così una nuova e vantaggiosa possibilità per il fortunato erede dello zio americano.

La convenienza è elevata perché le sanzioni (riferibili al defunto) sono intrasmissibili agli eredi, ma anche perché si può “liberare” l’asse ereditario e impiegarlo come meglio si crede. L’evento di liquidità, come lo chiamano i family office, o comunque il subentro nel possesso di asset, può rappresentare un’occasione per ottimizzarne il passaggio generazionale.

Gli eredi sono tenuti a presentare in via telematica il modello di disclosure sia in nome proprio (se hanno anch’essi violato gli obblighi di monitoraggio, dopo il decesso del de cuius) che per il defunto. In relazione alla posizione di quest’ultimo, c’è l’obbligo di corrispondere unicamente le maggiori imposte sottratte a tassazione, in quanto le sanzioni sono intrasmissibili agli eredi; costoro, invece, con riguardo alla propria posizione, devono pagare sia le imposte che le eventuali sanzioni. Nella relazione accompagnatoria da presentare nei 30 giorni successivi all’istanza vanno dettagliate violazioni e imponibili sia ante che post mortem. In presenza di più eredi, le posizioni di questi ultimi sono intimamente connesse e rientrano nella nozione di “soggetto collegato”.

Esempio pratico

Se le attività estere illecitamente detenute sono state costituite dal de cuius nel 2003 e questi è deceduto a fine 2011, gli eredi dovranno limitarsi a versare tramite la voluntary:

  • le sole imposte sui redditi per gli anni ancora accertabili (gli ultimi 5 ) riferite al de cuius (se gli attivi sono white list o black list con accordo, 2010, 2011);;
  • le imposte e relative sanzioni sulle violazioni commesse in prima persona dagli stessi eredi dopo il decesso (presumibilmente connesse con la mancata tassazione di redditi finanziari o eventuali canoni di locazione)

le sanzioni relative all’RW non compilato dagli eredi fino al 2011

– l’eventuale imposta di successione (in assenza di franchigie applicabili) e le relative e sanzioni.

In questo caso è possibile ridurre tali sanzioni avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso ma sarà necessario coinvolgere l’Ufficio impositore.

Il contribuente dovrà presentare la dichiarazione di successione tardiva, e l’Ufficio procederà a liquidare l’imposta dovuta che il contribuente verserà con le sanzioni ridotte da ravvedimento nei 60 giorni.